mercoledì 20 marzo 2013

L'esperto risponde



Comunicato stampa

SCOMMESSE ILLECITE, STANLEYBET: “INCREMENTARE CONTRASTO AGLI OPERATORI ILLEGALI” I CTD Stanleybet, legittimi e regolari, non possono confondersi con i CED SKS365 sequestrati per attività illecita Liverpool, 19 marzo 20013- In risposta a una nota Stanleybet del 15 Marzo 2013, il bookmaker austriaco PlanetWin/SKS365 si chiede perché non viene riconosciuta in Italia la professione di CED, così come avviene in altri Paesi europei. Stanleybet interviene per fare chiarezza. L'attività di CED, cosi come intesa dal bookmaker austriaco, e precisamente attività di elaborazione e trasmissione di scommesse in assenza di autorizzazione, non è riconosciuta in Italia e non è consentita in nessun altro Paese europeo. Tale attività, in Italia come all’estero, è vietata dalla legge, integra gli estremi del reato di cui all’art. 4 legge 401/89 (scommesse clandestine) e prevede l'applicazione di gravi sanzioni penali, misure cautelari, sequestri, perquisizioni e altro. In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 36622/2012, ove è stato definitivamente accertato che l’operatore SKYSPORT365 “non è stato illegittimamente escluso da [alcuna] gara in violazione del diritto dell’Unione” e che, pertanto, la normativa italiana risulta pienamente applicabile nei confronti dei CED a esso affiliati. Non sorprende che l’operatore PlanetWin/SKS365 cerchi di fare confusione, così come fanno tutti gli operatori illegali non concessionari, che tentano di confondere i loro CED con i ben diversi CTD (Centri di Trasmissione Dati), pienamente riconosciuti e legittimati a offrire i servizi in favore del bookmaker Stanleybet. Come statuito dalle sentenze Placanica e Costa Cifone della Corte di Giustizia, Stanleybet è pienamente legittimata a offrire i propri servizi attraverso la rete dei CTD, essendo essa stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio sia in occasione delle gare CONI del 1999 che delle gare Bersani del 2006. Posizione di legittimità confermata dalla Cassazione, ma solo per Stanleybet La Cassazione, quindi, ha delineato e distinto con estrema chiarezza le due posizioni: il caso Stanleybet-CTD, dichiarato regolare, lecito e legittimo, e il caso PlanetWin/SKS365-CED, dichiarato in contrasto con la legge penale e, pertanto, soggetto all’attività di repressione penale e al sequestro dei centri. , con sentenza n. 28413 del 10.07.2012 e innumerevoli conformi. Ma il caso SKS365 richiede ulteriore chiarezza. PlanetWin/SKS365 dice testualmente, nel suo comunicato, che “I centri commercialmente collegati a PlanetWin 365, al fine di dissipare ogni dubbio, sono costantemente resi edotti dei rischi legati alla propria attività Da una dichiarazione così precisa e puntuale consegue, senza dubbio, che PlanetWin/SKS365 ha anche comunicato e divulgato a tutti i suoi centri l'esistenza della sentenza della Cassazione n. 36622/2012, che statuisce con assoluta certezza l’illegalità dell’attività di un suo CED. ”. Tutto ciò crea disagio e preoccupazione. Stanleybet si è procurata il testo integrale della comunicazione e ha immediatamente inoltrato la segnalazione a un funzionario istruttore del progetto Cartago, l’iniziativa di Stanleybet per il ripristino della legalità del sistema delle scommesse in Italia. L'affermazione di PlanetWin/SKS365 integra gli estremi di una formale dichiarazione confessoria, utilizzabile in giudizio per dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso tra la società e i suoi CED. Tale confessione può integrare anche gli estremi del reato di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio delle scommesse clandestine, con coinvolgimento dei proprietari della società, i commerciali, i titolari dei CED e di tutti coloro che agevolano o facilitano l'attività di SKS365. Stanleybet applicherà i protocolli Cartago: immediata notifica a PlanetWin/SKS365 della sentenza della Cassazione con diffida a interrompere l'attività illecita, immediata segnalazione all’autorità giudiziaria della sussistenza di una rete di CED operante in Italia, immediata compilazione di atti istruttori per coadiuvare l’azione repressiva dello Stato, costituzione di parte civile nei procedimenti penali che verranno instaurati etc. Stanleybet auspica una presa di coscienza dell'operatore austriaco già al momento della pubblicazione della presente nota e confida nell’interruzione immediata di ogni attività illegale di PlanetWin/SKS365 sul territorio italiano. Stanleybet scongiura il coinvolgimento dei CED nel presunto disegno criminoso di PlanetWin e nella contestazione della conseguente associazione a delinquere di tutti i suoi associati. L'operatore austriaco non può continuare a operare indisturbato, facendo rischiare ai propri CED il sequestro, la reclusione e la sottoposizione a un gravissimo procedimento penale. Il Gruppo Stanleybet in Europa Stanleybet nasce originariamente come ramo internazionale di Stanley Leisure plc, Compagnia di scommesse sportive costituita a Belfast, nell'Irlanda del Nord, nel 1958. Nel 1963 Stanley Leisure plc si afferma come bookmaker autorizzato ai sensi del Betting, Gaming and Lotteries Act e, dopo aver acquisito una posizione di rilievo in Inghilterra con i suoi casinò e betting shop, intraprende uno straordinario percorso di crescita nel mercato europeo delle scommesse sportive. Grazie a un innovativo modello di business la cui compatibilità con la Legge Europea è stata dimostrata in tre sentenze della Corte di Giustizia Europea, Gambelli (2003), Placanica (2007) e Costa-Cifone (2012), il gruppo Stanleybet è attualmente presente in Danimarca, Germania, Belgio, Croazia, Romania, Italia e Cipro, con oltre 2000 sportelli e 3000 dipendenti. Il Gruppo Stanleybet vanta una tradizione ben consolidata di Compagnia privata di scommesse sportive corretta e responsabile, e continua a sostenere il suo diritto a offrire servizi all'avanguardia di scommesse sportive nell'Unione Europea in modo responsabile, trasparente e in linea con le disposizioni comunitarie. Stanleyebet è impegnata in prima fila nella protezione dei suoi clienti, applicando gli standard più alti di disciplina interna in piena conformità con il proprio principio di trasparenza in tutte le operazioni aziendali e garantendo loro il diritto di scegliere i prodotti più innovativi d'intrattenimento nel mercato delle scommesse sportive. Stanleybet, dall’inizio dell’estate del 2011, è anche impegnata, in prima linea, in attività culturali e nell’organizzazione di convegni internazionali per sensibilizzare i sistemi giuridici nazionali, e quello italiano in particolare, in tema di norme vincolanti sulla responsabilità diretta del funzionario pubblico che commette, nell’esercizio delle sue funzioni, violazioni del diritto comunitario in Paesi membri dell’Unione.

sabato 17 marzo 2012

La replica di GoldBet: “Tar afferma principio che porterà ad accoglimento di altri nostri ricorsi”

Venerdì 16 Marzo 2012 17:59

"Si tratta di un procedimento agli atti nel quale non vi era evidenza della discriminazione patita da GoldBet - che risulta invece pacifica - in forza delle disposizioni del Bando Bersani". È quanto si legge in una nota di GoldBet a commento dell'ordinanza cautelare pubblicata oggi. Secondo il bookmaker "Il principio affermato dal Tar di Bologna è del tutto condivisibile. La sua applicazione negli altri giudizi tuttavia non potrà che condurre all'accoglimento dei relativi ricorsi, in cui vi sia prova documentale della discriminazione subita dalla Società austriaca per l'applicazione di norme dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia. Ogni diversa interpretazione o commento sull'ordinanza sopra citata, che non tenga conto del principio posto dal Tar Emilia Romagna, risulta in contrasto con il dato letterale della decisione e pertanto del tutto priva di fondamento".

TAR Bologna

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2012, proposto da:
Raffaele Rossi, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Dossena, Andrea Aufiero, Giulio Marinelli, con domicilio eletto presso Augusto Dossena in Bologna, via S. Stefano 25;
contro
Questore di Forli' - Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto Div.P.A.S.I. Cat.11E/2011 emesso dal Questore di Forlì Cesena in data 2011 e notificato in data 22 novembre 2011, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza per l'attività di scommesse;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Forli' - Cesena;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che dalla giurisprudenza comunitaria, e in particolare dalla sentenza 16 febbraio 2012 della CGE in cause riunite Costa (c/72/10) e Cifone (c/77/10), non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria di un sistema concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive concessioni (questione nemmeno posta dal giudice remittente), e che pertanto è irrilevante, rispetto al caso di specie, la titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca;
Ritenuto che la disapplicazione del regime delle distanze minime (dalle sedi dei concessionari storici), e della comminatoria di decadenza ex art. 23/3° dello Schema di convenzione, ritenuti incompatibili con il trattato dalla citata sentenza Costa/Cifone, non riverberi alcuna conseguenza sull’impugnato diniego, che è dipeso in modo autonomo ed assorbente dalla mancanza della concessione italiana, atteso che nel caso di specie non è allegato, né tanto meno dimostrato, che la partecipazione di Goldbet alla relativa gara sia stata inibita o scoraggiata dalle suindicate illegittime restrizioni (ciò che invece, nella fattispecie di cui alla sentenza Costa-Cifone della Corte Europea, risultava chiaramente dal complesso carteggio scambiato tra il bookmaker straniero ed AAMS, e palesava, quindi, la rilevanza delle questioni in quel giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare, in considerazione della complessità della controversia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE









DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TAR, SENTENZA CGE NON VALE PER CHIUNQUE

16-03-2012 ore 16:39 - mr
TAR, SENTENZA CGE NON VALE PER CHIUNQUE
Il Tar Bologna nega una sospensiva a Goldbet, Il sistema concessorio italiano non contrasta con quello comunitario per il fatto di non prevedere il mutuo riconoscimento delle licenze ottenute in altri paesi dell'UE



Il possesso di una concessione di un altro paese comunitario non può essere invocato per chiedere il mutuo riconoscimento in Italia, anzi tale possesso è "irrilevante" ai fini dell'ottenimento della licenza ex art. 88 Tulps. E' quanto ha affermato in un'ordinanza, la Seconda Sezione del Tar Bologna nel decidere sulla richiesta di un ed Goldbet di sospendere in via cautelare il rifiuto della Questura di concedere l'autorizzazione di pubblica sicurezza. Sostanzialmente quindi per il giudice amministrativo emiliano, il sistema concessorio italiano non è contrario al diritto comunitario per il solo fatto di non prevedere il mutuo riconoscimento delle licenze ottenute in altri stati. Oltretutto, nel caso di specie, scrive il Tar richiamandosi alla sentenza Costa-Cifone emessa un mese fa dalla Corte di Giustizia su due ctd StanleyBet, non è stato provato che la compagnia sia stata "inibita o scoraggiata" nel partecipare alla gara per l'affidamento delle concessioni italiane. "Non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria di un sistema concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive concessioni (questione nemmeno posta dal giudice remittente), e che pertanto è irrilevante, rispetto al caso di specie, la titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca" scrive il giudice.